1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 614, quarto comma, limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4) 624, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 625 del codice penale, qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), o numero 6), del codice penale;
5) 648, secondo comma;
d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni previste dal quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.